Accordi economici rinnovati.

Alla scadenza del primo compleanno dell’effettiva sottoscrizione del nuovo Accordo Economico Collettivo per gli Agenti e Rappresentanti di commercio e a quasi 7 anni dall’ultimo Accordo Economico Collettivo elenco di seguito una sintesi delle novità più rilevanti:

- articolo 1 bis: è stato inserito un riferimento al periodo di prova, fino ad oggi mai menzionato,

- articolo 2: sono stati elevati i periodi all’interno dei quali verificare le variazioni di zona, prodotti e clientela passando dai 12 ai 18 mesi per i plurimandatari e da 12 a 24 mesi per i monomandatari. In caso di mancato preavviso (2 o 4 mesi) è previsto un’indennità sostitutiva e in caso che le variazioni incidano con un percentuale superiore al 20%, l’agente potrà non aderirvi e considerare la variazione come un preavviso per la cessazione del mandato a iniziativa del mandante (tutelando l’indennità di fine rapporto),

- articolo 3: divieto di addebitare all’agente il campionario se non a causa di danneggiamento volontario o mancata restituzione,

- articolo 4: introdotta la necessità, a carico dell’agente, di dettagliare gli affari in corso di definizione o con conclusione nei successivi 6 mesi successivi alla cessazione del mandato di agenzia, per aver diritto alla provvigione.

- articolo 6: diritto agli interessi sulle provvigioni pagate in ritardo,

- articolo 7: il patto di non concorrenza è inseribile solo al momento iniziale del contratto di agenzia e non può essere variato unilateralmente dalla ditta mandante. Inoltre, il pagamento dello stesso deve avvenire in un unica soluzione al termine del rapporto tra mandante e agenzia.

- articolo 9: portato ad 1 anno il periodo massimo di sospensione del rapporto in caso di gravidanza, adozione e affidamento,

- articolo 12: indennità di fine rapporto (FIRR) e indennità suppletiva di clientela sono sempre dovute; indennità meritocratica di fine rapporto erogabile solo all’effettivo incremento del fatturato e/o di nuovi clienti,

- articolo12: si prevede l’obbligo di corrispondere l’indennità di fine rapporto entro 30 gg dalla cessazione del rapporto di agenzia,

- articolo 23: le parti si impegnano a costituire un fondo di assistenza sanitaria integrativa a quello Nazionale.

L’ufficio… 2.0: il Commercialista on line.

Tempo decisamente sprecato quello utilizzato per la consegna ed il ritiro di documenti dal commercialista!

Un’ulteriore attività, non direttamente legata alla vendita, che siamo costretti a compiere è proprio quella di portare e ritirare “fogli di carta” dal nostro commercialista. Attività che ci costringe in macchina e ci fa perdere molto tempo nel traffico cittadino, solo per “consegnare la posta” :-) .

Per poter risolvere questa ennesima inutile incombenza e nell’ottica del miglioramente e ottimizzazione delle risorse, possiamo avvalerci di un commercialista on line.

Il commercialista on line ci preserva dalle perdite di tempo offrendo tutti quei servizi che sono necessari alla nostra attività, tra cui:

Il commercialista on line può sostituire integralmente quello off-line sopratutto per le piccole società:

queste elencate sono, normalmente, le categorie con un numero dei documenti contabili da registrare, limitato a poche decine all’anno, e il tempo speso per le ricorrenti visite dal commercialista e/o all’associazione di categoria, non è giustificato.

L’importanza di usare un servizio di consulenza contabile e fiscale semplice ed economico, gestito interamente a distanza è di fondamentale importanza per ottenere quella mobilità che ci permetta di essere completamente slegati da vincoli territoriali.

Tutte le comunicazioni possono e devono essere gestite telematicamente, attraverso il fax o le eMail; con il triplice effetto benefico di risparmiare tempo, denaro e la possibilità di consultare i documenti originali a piacimento.

Si tenga conto che con l’utilizzo della PEC, le eMail sono a tutti gli effetti le sostitute naturali della posta ordinaria.

Sostanzialmente ritengo che questo sia, finalmente, un servizio semplice, moderno e molto economico che attraverso i nuovi strumenti di comunicazione (Internet, posta elettronica, fax ecc.) ci permette di avere una mobilità totale con:

Non resta che verificare.

Buon Lavoro!

FIRR

Il FIRR o Fondo Indennità Risoluzione Rapporto spettante a noi (agenti o rappresentanti di commercio) viene erogato direttamente dalla Fondazione Enasarco che utilizza i contributi versati annualmente dalle aziende mandanti.

I versamenti contributivi delle aziende mandanti, vengono effettuati secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi proporzionalmente alle provvigioni liquidate.

Le regole di accantonamento relative alle percentuali di accantonamento del FIRR variano in relazione  a tre parametri:

Le aliquote Firr-Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (da parte di coloro che sono aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti) sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

Agenti e rappresentanti monomandatari

Agenti e rappresentanti plurimandatari

N.B.: un mese coperto solo in parte è da valutare come intero.
Le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese sono da includere nel computo.

Considerando l’ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di collaborazione dell’agente (o rappresentante di commercio) in mesi diversi di quelli di Gennaio (per l’inizio della collaborazione) o di Dicembre (per la fine della collaborazione), le provvigioni da rapportare alle aliquote, sono proporzionali ai mesi lavorati e, di conseguenza, ridotte in proporzione ai mesi di effettiva durata del rapporto nel corso dell’anno medesimo.

A titolo di esempio, si consideri che nel caso di termine del rapporto nel mese di Novembre per un contratto monomandatario, il 4% di aliquota è da rapportare agli undici dodicesimi di €12.400,00 e cioè ad €11366,67; in egual modo per tutti gli altri casi.

Ricapitolando, per calcolare il FIRR:

(provvigioni annue + rimborso spese) * x/12 * % aliquota = FIRR

Buon Lavoro e Buon Anno.

N.B.: I contenuti di questa pagina si riferiscono ad informazioni di carattere generale e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato. Come sempre, consiglio di consultare un esperto del settore.