A partire dal 1 gennaio 2020, in conformita’ al nuovo regolamento delle attivita’ istituzionali della Fondazione Enasarco, sono entrati in vigore i nuovi parametri di calcolo dei contributi.
L’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni passera’ al 17,00%, di cui 8,50% a carico dell’agente (con una trattenuta diretta in fattura) e 8,50% a carico dell’azienda mandante.
Il pagamento viene effettuato dalla ditta preponente che è responsabile anche della quota trattenuta all’agente.
una volta raggiunto i quali, non e’ piu’ possibile/necessario fare versamenti previdenziali.
Nell’applicazione dell’aliquota Enasarco vige il criterio della competenza, quindi nel fatturare le provvigioni di competenza dell’anno 2019 dovra’ essere applicata dall’agente l’aliquota precedente, anche se la fattura viene emessa nel 2020.
Nel caso di agenti operanti in forma di società di persone (sdp) il minimale e il massimale si intendono riferiti alla società e non ai singoli soci, pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.
Età pensionabile per:
La somma tra eta’ anagrafica e anzianità contributiva deve essere di 92 anni (quota 92) per gli uomini e di 90 anni per le donne (quota 90).
Questo vuol dire che per andare in pensione a 67 anni, un uomo , deve essere in attività da almeno 25 anni. O viceversa se un uomo ha lavorato come agente di commercio per solo 20 anni potrà andare in pensione all’età di 72 anni.
N.B.: se vuoi aumentare il tuo montante contributivo individuale, puoi pagare “la contribuzione volontaria”