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- Assicurazione
Auto
La legge del 24 Dicembre 1969,
n°990 sancisce l'obbligatorietà della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
Ogni veicolo a motore (senza guida di rotaie) non
può essere posto in circolazione, su strade ad uso pubblico
o su aree a queste equiparate se non coperto
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i
terzi prevista dall'articolo 2054* del codice civile.
Nell'assicurazione deve essere contemplata anche la
responsabilità per danni alle persone trasportate, ai terzi
non trasportati.
In poche parole la polizza assicurativa, in caso di
incidente, copre le spese
dei danni causati dal veicolo assicurato.
Il successivo Decreto Legge del
23 Dicembre 1976, n°857 convertito con modificazioni, in legge
il 26 Febbraio 1977, n°39.
prevede che le assicurazioni, ad ogni scadenza annuale dei
contratti, debbano rilasciare al contraente una attestazione
che indichi:
- la data di scadenza della
validità dell'assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla
quale è stato stipulato il contratto;
- il numero dei sinistri eventualmente
verificatisi negli ultimi cinque anni,
- la classe di merito;
- gli eventuali importi delle
franchigie, non corrisposti dall’assicurato.
Il tagliando
(contrassego) rilasciato dall'assicuratore
recante la sua firma, il numero di targa di riconoscimento del veicolo
e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo
assicurativo al quale i tagliando fa riferimento, deve essere esposto nella parte
anteriore o sul vetro del parabrezza.
* Art.
2054 Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino
a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e
seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e
seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente,
se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili
dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione
del veicolo.
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