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Assicurazioni
auto e la seconda auto.

Estratto dal blog: www.agentidicommercioonline.com
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La
classe di merito per la seconda auto.
Fino all'anno 2007 l'acquisto di un secondo veicolo obbligava la
sottoscrizione di un'assicurazione con classe di merito di
ingresso
(ossia la quattordicesima), anche se, a volte, alcune compagnie
agevolavano i propri clienti concedendo un'ingresso ad una classe di
merito più favorevole.
Ma con la legge n. 40/2007 (in vigore dal 3 aprile 2007) un
automobilista, che possiede un veicolo già
assicurato, deve poter
beneficiare della stessa classe di merito acquisita negli anni, anche
per la sottoscrizione di un contratto RCA sia per un secondo mezzo di
trasporto a motore sia in caso di acquisto di un'autovettura nuova
da parte di un familiare convivente. Secondo quest'ultimo caso se, ad
esempio, vostro figlio acquista un auto nuova può godere
della
miglior classe di merito tra quelle dei familiari conviventi..
Per mantenere la stessa classe di merito non è necessario
restare legati alla stessa compagnia assicurativa, infatti
sarà
l'attestato di rischio a mostrare lo storico dell'assicurato presso
qualsiasi altra assicurazione.
In ogni caso, l'assicurato ha diritto a mantenere la propria classe di
merito nei seguenti casi:
* permuta di veicolo (a fronte della
vendita del vecchio);
* rottamazione;
* furto;
* consegna in conto vendita (a patto che
venga documentato);
* acquisto di un secondo veicolo (grazie
alla nuova legge n. 40/2007).
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