La legge del 24 Dicembre 1969, n°990 sancisce l’obbligatorietà della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Ogni veicolo a motore (senza guida di rotaie) non può essere posto in circolazione, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054* del codice civile.
Nell’assicurazione deve essere contemplata anche la responsabilità per danni alle persone trasportate, ai terzi non trasportati.
In poche parole la polizza assicurativa, in caso di incidente, copre le spese dei danni causati dal veicolo assicurato.
Il successivo Decreto Legge del 23 Dicembre 1976, n°857 convertito con modificazioni, in legge il 26 Febbraio 1977, n°39. prevede che le assicurazioni, ad ogni scadenza annuale dei contratti, debbano rilasciare al contraente una attestazione che indichi:
- la data di scadenza della validità dell’assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi cinque anni,
- la classe di merito;
- li eventuali importi delle franchigie, non corrisposti dall’assicurato.
Il tagliando (contrassego) rilasciato dall’assicuratore recante la sua firma, il numero di targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo assicurativo al quale i tagliando fa riferimento, deve essere esposto nella parte anteriore o sul vetro del parabrezza.
* Art. 2054 Circolazione di veicoliIl conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario (978 e seguenti) o l’acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.