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L’attestato di rischio rappresenta lo storico dei sinistri dell’assicurato degli ultimi cinque anni.
Il documento certifica la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, in caso di cambio di compagnia assicuratrice, determinati in base a dei liberi procedimenti interni all’assicurazione di appartenenza.
La validità dell’attestato è stata estesa da tre mesi fino a cinque anni, per cui in caso di inutilizzo del veicolo o mancato rinnovo della polizza i suoi riferimenti saranno validi per i successivi cinque anni [legge n. 40/2007].
Le due voci principali di riferimento sono:
- la classe di merito definita in base a parametri interni;
- la classe di conversione universale (CU).
Il CU è il parametro di riferimento tra tutte le assicurazioni, che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell’assicurato ed il passaggio tra una compagnia ed un’altra.
Gli assicuratori hanno, infatti, l’obbligo di precisare all’interno dell’attestato di rischio a quale CU corrisponde la classe di merito interna applicata.
Dato che l’assicurato non è obbligato a rimanere legato alla stessa impresa assicuratrice con la quale è assicurato, la compagnia è obbligata a depositare l’attestato di rischio presso la filiale dove è stato sottoscritto il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.