Fino all’anno 2007 l’acquisto di un secondo veicolo obbligava la sottoscrizione di un’assicurazione con classe di merito di ingresso (ossia la quattordicesima), anche se, a volte, alcune compagnie agevolavano i propri clienti concedendo un’ingresso ad una classe di merito più favorevole.
Ma con la legge n. 40/2007 (in vigore dal 3 aprile 2007) un automobilista, che possiede un veicolo già assicurato, deve poter beneficiare della stessa classe di merito acquisita negli anni, anche per la sottoscrizione di un contratto RCA sia per un secondo mezzo di trasporto a motore sia in caso di acquisto di un’autovettura nuova da parte di un familiare convivente. Secondo quest’ultimo caso se, ad esempio, vostro figlio acquista un auto nuova può godere della miglior classe di merito tra quelle dei familiari conviventi..
Per mantenere la stessa classe di merito non è necessario restare legati alla stessa compagnia assicurativa, infatti sarà l’attestato di rischio a mostrare lo storico dell’assicurato presso qualsiasi altra assicurazione.
In ogni caso, l’assicurato ha diritto a mantenere la propria classe di merito nei seguenti casi:
- permuta di veicolo (a fronte della vendita del vecchio);
- rottamazione;
- furto;
- consegna in conto vendita (a patto che venga documentato);
- acquisto di un secondo veicolo (grazie alla nuova legge n. 40/2007).