Dal 1° Gennaio 2012 anche il regime dei minimi ha subito modifiche sostanziali. Tali modifiche (si stima) che abbiano escluso il 96% degli (ex) aventi diritto.
Il nuovo regime dei minimi è utilizzabile solo da:
- le persone fisiche che intraprendono una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo;
- le persone fisiche che hanno intrapreso una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo dal 1° Gennaio 2008.
Questi soggetti potranno usufruire del regime solo per l’anno di apertura e per i 4 anni successivi di attività, eccezion fatta per coloro che non hanno compiuto i 35 anni di età che possono proseguire fino al compimento del 35° anno di età.
Per potervi aderire:
- non si deve avere esercitato alcuna attività di impresa o di lavoro autonomo, nei tre anni precedenti, neanche in forma associata o come collaboratore famigliare;
- l’attività non deve essere la prosecuzione di un’altra già svolta sotto altra forma;
- si deve rispettare quanto già previsto per il “vecchio” regime dei minimi.
Oltre ai benefici già previsti per il “vecchio” regime dei minimi, si aggiunge la diminuzione dell’imposta sostitutiva, che passa dall’attuale 20% al 5%.
Il vecchio regime dei minimi, chiamato “ex minimi” diventa un regime semplificato con l’esonero:
- dalla registrazione e tenute delle scritture contabili ai fini IVA e alle imposte direttte;
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA;
- dall’applicazione dell’Irap.
Gli “ex minimi” dovrebbero essere assoggettati agli studi di settore.
N.B.: I contenuti di questa pagina si riferiscono ad informazioni di carattere generale e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato. Come sempre, consiglio di consultare un esperto del settore.
Dal 1° Gennaio 2012 anche dal punto di vista pensionistico sono state introdotte alcune modifiche:
- parificazione dell’età pensionabile delle donne a quella degli uomini (da 60 anni a 65),
- introduzione di un sistema di quote senza incremento dell’anzianità contributiva minima,
- introduzione del minimo di 90 per tutti dall’anno 2020 (somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).
A titolo esplicativo:
| Requisiti | Anno di decorrenza | |||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Uomini | quota | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||
| età minima | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| anzianità minima | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Donne | quota | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| età minima | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
| anzianità minima | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Questo vuol dire che per andare in pensione nell’anno 2016, gli uomini dovranno avere un minimo di età di 65 anni e, di conseguenza, un minimo di 25 anni di contributi per ottener la quota di 90 (anni 65+25 anzianità =90), mentre le donne nel 2016 dovranno avere un minimo di età di 63 anni e un minimo di 23 anni di contributi per ottener la quota di 86 (anni 63+23 anzianità =86).
Buon Lavoro.
COME SEMPRE, CONSIGLIO DI CONSULTARE UN ESPERTO DEL SETTORE PER POTER USUFRUIRE AL MEGLIO DELLE INFORMAZIONI QUI PUBBLICATE.
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