Dal 1º luglio 2013 tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese e le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione devono avvenire solo via posta elettronica certificata (PEC), non essendo più accettate le comunicazioni in forma cartacea.
La posta elettronica certificata ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Le imprese e i professionisti devono comunicare i propri indirizzi PEC ai rispettivi organi competenti (Registro Imprese e Ordini Professionali) che ne consentono la consultazione telematica alle pubbliche amministrazioni. A loro volta, le Pubbliche amministrazioni devono istituire una casella PEC per ciascun registro di protocollo e comunicarla all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). L’Agenzia ha il compito di provvedere alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica denominato Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
Con le nuove direttive ministeriali, in vigore dal 14 luglio 2015 (direttiva del 27 aprile 2015), in materia di attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)”: l’indirizzo PEC da iscrivere nel Registro delle Imprese deve essere nella titolarità esclusiva dell’impresa; inoltre se uno stesso indirizzo PEC risulta iscritto su più imprese occorre la modifica dello stesso da parte delle imprese che hanno l’indirizzo condiviso.
Sostanzialmente gli indirizzi che:
Verranno cancellati dal Registro delle Imprese; comportando l’obbligo di dotarsi di un nuovo indirizzo PEC per evitare di incorrere in sanzioni.
Le conseguenze della mancata regolarizzazione
Ricorda: “Controlla sempre la validità della tua PEC”