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Disciplina
dell'attività di Agente
di commercio |
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Disciplina dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio
Art. 1
Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di Commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. L' attività di rappresentante di Commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Art.2
Presso ciascuna Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.
Art. 3
Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono. Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al D.P.R. Agosto 1957,678.
Art. 4
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.
Essa è composta:
La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro della commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 5
Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Il richiedente deve inoltre
L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.
L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.
Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.
Art. 6
Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società,i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o da legale rappresentante delle società stesse. Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.
Art. 7
La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.
Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.
La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.
Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.
Nel caso previsto dal n.3) del precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.
Art.8
Presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.
La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:
Art. 9
È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di Commercio. La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra Lire 1.000.000 e Lire 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689, e relative norme regolamentari.
Art. 10
Nella
prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto
nel ruolo tutti gli agenti o
rappresentanti
di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto
dell'entrata in vigore della medesima, risultino iscritti nei ruoli
transitorio ed effettivo, costituiti in base alla normativa della L.
12 marzo 1968, n.316, abrogata dal successivo art. 12.
Art. 11
Entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato,
di concerto col Ministro dio Grazia e Giustizia, emanerà le
norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni
nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 12
È abrogata la L. 12 marzo 1968,n . 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di Commercio.
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