Alla scadenza del primo compleanno dell’effettiva sottoscrizione del nuovo Accordo Economico Collettivo per gli Agenti e Rappresentanti di commercio e a quasi 7 anni dall’ultimo Accordo Economico Collettivo elenco di seguito una sintesi delle novità più rilevanti:
- – articolo 1 bis: è stato inserito un riferimento al periodo di prova, fino ad oggi mai menzionato,
- – articolo 2: sono stati elevati i periodi all’interno dei quali verificare le variazioni di zona, prodotti e clientela passando dai 12 ai 18 mesi per i plurimandatari e da 12 a 24 mesi per i monomandatari. In caso di mancato preavviso (2 o 4 mesi) è previsto un’indennità sostitutiva e in caso che le variazioni incidano con un percentuale superiore al 20%, l’agente potrà non aderirvi e considerare la variazione come un preavviso per la cessazione del mandato a iniziativa del mandante (tutelando l’indennità di fine rapporto),
- – articolo 3: divieto di addebitare all’agente il campionario se non a causa di danneggiamento volontario o mancata restituzione,
- – articolo 4: introdotta la necessità, a carico dell’agente, di dettagliare gli affari in corso di definizione o con conclusione nei successivi 6 mesi successivi alla cessazione del mandato di agenzia, per aver diritto alla provvigione.
- – articolo 6: diritto agli interessi sulle provvigioni pagate in ritardo,
- – articolo 7: il patto di non concorrenza è inseribile solo al momento iniziale del contratto di agenzia e non può essere variato unilateralmente dalla ditta mandante. Inoltre, il pagamento dello stesso deve avvenire in un unica soluzione al termine del rapporto tra mandante e agenzia.
- – articolo 9: portato ad 1 anno il periodo massimo di sospensione del rapporto in caso di gravidanza, adozione e affidamento,
- – articolo 12: indennità di fine rapporto (FIRR) e indennità suppletiva di clientela sono sempre dovute; indennità meritocratica di fine rapporto erogabile solo all’effettivo incremento del fatturato e/o di nuovi clienti,
- – articolo12: si prevede l’obbligo di corrispondere l’indennità di fine rapporto entro 30 gg dalla cessazione del rapporto di agenzia,
- – articolo 23: le parti si impegnano a costituire un fondo di assistenza sanitaria integrativa a quello Nazionale.